Amministrazione Trasparente
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 , come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche irrilevanti, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli inerenti all’obbligo di pubblicazione che grava sulle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge (art. 5 bis).
La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni. L’istanza deve essere trasmessa al DS tramite mail (boic87700q@istruzione.it).
Se l’istanza è attinente a dati per cui la Legge prevede l’obbligo di pubblicazione, l’istanza può essere presentata anche al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Direttore generale dell’USR Emilia Romagna).
La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.